Banda ultra-veloce, Telecom ricorre al Tar: “Le regole ci discriminano”

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Intoppo giudiziario per l’Internet di nuova generazione. La società di Cattaneo si schiera contro l’AgCom, il ministero per lo Sviluppo economico e Infratel. Il nodo delle aree “a fallimento di mercato” dove il finanziamento pubblico è determinante per la posa dei cavi.

Costruire una rete Internet ultra-veloce, di nuova generazione, che funzioni alla grande anche nei piccoli centri e nelle campagne. Uno degli obiettivi strategici dello Stato – che investirà fino a 1,4 miliardi su questo fronte – deve fare i conti ora con un intoppo giudiziario. Telecom Italia deposita un ricorso al Tar contro il Garante per le Comunicazioni (l’AgCom), il ministero per lo Sviluppo economico e contro Infratel, braccio operativo del ministero nell’operazione. Telecom Italia contesta, in particolare, una delibera del Garante (la 120 del 2016) che regola un aspetto chiave di questa storia. Quando una società privata avrà realizzato la rete Internet ultra-veloce – forte di finanziamenti pubblici (parziali o totali) – tutte le altre società avranno il diritto di noleggiare questi cavi. Il noleggio consentirà di vendere abbonamenti alle imprese o alle famiglie di quelle aree. Di norma questo noleggio deve avvenire a condizioni eque e non discriminatorie perché nessuna società di tlc sia penalizzata rispetto alle altre. Ed è su questo punto della non discriminazione che adesso Telecom Italia punta i piedi. Ripercorriamo i fatti.

Marzo 2015. Il governo Renzi approva la “Strategia italiana per la banda ultra larga”. L’Europa ci chiede di realizzare delle reti d’avanguardia per il 2020 e l’Italia prova ad accelerare. Agosto 2015. Il Comitato interministeriale per la Programmazione economica (il Cipe) stacca un assegno in favore del ministero dello Sviluppo economico e incarica la società pubblica Infratel di fare le gare che assegneranno la costruzione delle reti agli operatori di tlc vincitori dell’appalto. Aprile 2016. Il Garante per le Comunicazioni vota la delibera che, tra le altre cose, disciplina il noleggio di queste nuove reti ultra-veloci. Parliamo di cavi che saranno costruiti e stesi nelle “aree bianche”. Sono zone “a fallimento di mercato”, con poche persone e poche imprese: nessun operatore di tlc porterebbe delle connessioni rapide a quelle latitudini perché gli abbonamenti non ripagherebbero gli investimenti. Serve, dunque, un generoso finanziamento pubblico.

Ora, i finanziamenti pubblici sono di due tipi. Nel primo caso, lo Stato paga la realizzazione della nuova rete al 70%. L’operatore privato – che la costruisce e la finanzia per il restante 30% – ne diventa anche il proprietario. Nel secondo caso, lo Stato paga la realizzazione al 100%, e per questo rimane proprietario della rete. Alla luce di questa doppia modalità di finanziamento, il Garante per le Comunicazioni detta due regole diverse.

Rete finanziata dallo Stato al 70%. La proprietà è in capo all’operatore privato che la costruisce. Arriva un operatore concorrente che vuole noleggiare i cavi. Questo operatore concorrente – dice il Garante – dovrà pagare il noleggio in base ad uno specifico “listino prezzi”. Fa fede l’Offerta di riferimento che Telecom Italia deve presentare ogni anno per le sue reti e che il Garante approva, dopo severo esame. Invece, nel caso di una rete finanziata al 100% dallo Stato la proprietà resta pubblica. Qui l’AgCom detta una regola diversa. I prezzi di noleggio saranno definiti dalla società pubblica Infratel, e dovranno ripagare i soli costi di manutenzione e di gestione della rete. Il meccanismo infine dovrà calmierare le tariffe finali per le famiglie e le aziende abbonate per evitare che paghino troppo.

Il ricorso di Telecom Italia muove, intanto, una critica generale ad entrambe le regole del Garante. Queste norme non si baserebbero su dei “test di prezzo”. Solo questi test avrebbero permesso di accertare se un operatore sia in grado di fare delle offerte commerciali competitive rispetto all’operatore che ha costruito la rete grazie al contributo statale. A giudizio di Telecom Italia, gli operatori che costruiscono la rete sono particolarmente avvantaggiati quando – oltre a costruire – hanno una divisione commerciale che vende abbonamenti alle famiglie e alle imprese.

A giugno 2016, Infratel avvia una gara importante (o “procedura ristretta”) per la realizzazione della rete ultra-veloce in sei regioni. Sono Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto. Il modello è quello del finanziamento pubblico integrale dell’opera. Lo Stato, dunque, paga al 100%. Qui Telecom Italia muove le sue critiche più pesanti. A suo parere, in questo scenario, le regole dell’AgCom favoriscono “tutti gli altri operatori” perché potranno “praticare prezzi più bassi e non assoggettati ad alcun controllo”. Questi operatori, infatti, non devono preoccuparsi se le altre società di telecomunicazioni saranno in grado di formulare offerte competitive. Dunque avranno le mani del tutto libere su sconti e agevolazioni. Il ricorso al Tar ricorda anche che – in molte “aree bianche” di queste regioni – Telecom Italia ha già delle sue reti, sia pure a banda larga e non larghissima. Il rischio è che molti clienti abbandonino la banda larga di Telecom Italia per andare verso la banda larghissima che è sia più veloce sia più economica, visti gli impropri vantaggi di cui godono gli altri operatori.

I legali di Telecom Italia – Lattanzi, Cantella, Cardarelli – contestano infine che la società pubblica Infratel abbia il potere regolamentare di stabilire i prezzi del noleggio della rete (in caso di un finanziamento pubblico totale) mentre questa prerogativa – per legge – è in capo al solo Garante. La richiesta finale dei legali di Telecom Italia al Tar è di annullare sia la delibera del Garante (la 120 del 2016) sia il bando di Infratel per Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto, del 3 giugno 2016.

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