Le modifiche della procedura penale nei processi di stregoneria

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Prima del 1200 i tribunali europei seguivano un sistema di procedura penale che rendeva difficile il perseguimento dei crimini specie di quelli occulti come la stregoneria.

Il sistema definito accusatorio era applicato alla sua forma pura dai tribunali secolari europei e da vari tribunali ecclesiastici secondo il sistema accusatorio l’azione penale poteva essere iniziata e proseguita da un soggetto privato solitamente la parte lesa o i suoi familiari.

Se l’accusa ammetteva la sua colpa o se l’accusatore privato riusciva a trovarla il giudice lo condannava.

In caso di dubbio invece il tribunale era solito chiedere a Dio di fornire un segno della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato.

La sua forma più comune era l’ordalia una prova a cui l’imputato doveva sottoporsi per poter acquistare la libertà.

L’accusa era promossa dallo stesso accusatore e se l’imputato dimostrava la propria innocenza l’accusatore era perseguibile penalmente secondo la vecchia tradizione romana della legge del taglione.

Rispetto a questo sistema processuale in uso nel primo medioevo occorre fare due osservazioni.

La prima è che sostanzialmente non era un processo improntato alla razionalità.

L’accertamento della colpevolezza o dell’innocenza non veniva solitamente condotto attraverso una indagine razionale delle circostanze del caso concreto ma attraverso il ricorso all’intervento divino nelle faccende umane.

Effettivamente l’uomo abdicava alla propria responsabilità di investigare i crimini e affidava la faccende nelle mani di Dio.

In secondo luogo il sistema non era particolarmente efficace nel perseguimento del crimine dal momento che ogni processo richiedeva un accusatore che fosse disposto a rischiare un contro processo secondo la regola del taglione.

Il sistema era una prova della fede dell’uomo nell’immanenza di Dio ma non del suo sforzo di ricorrere alla legge come efficace strumento di controllo sociale.

A cominciare dal 1200 tuttavia i tribunali ecclesiastici e secolari dell’Europa occidentale abbandonarono il sistema di procedura penale del primo medioevo e adottarono nuove tecniche che attribuivano un ruolo assai più importante al giudizio umano nel processo penale.

Il passaggio al nuovo sistema fu incoraggiato da una certa misura dalla rinascita del XI e XII secolo dallo studio del diritto romano nonché dalla consapevolezza che la criminalità era in aumento e bisognava trovare il modo di combatterla.

Il nuovo sistema processuale viene normalmente indicato come inquisitorio.

La sua adozione modificò sia le procedure con cui il processo penale poteva essere iniziato che il suo stesso svolgimento.

Per quanto riguarda l’inizio del processo penale è importante osservare che l’adozione del sistema inquisitorio non impediva la proposizione dell’azione penale da parte di un privato accusatore.

Molti processi celebrati secondo il sistema inquisitorio ivi compreso un gran numero di processi per stregoneria furono iniziati in questo modo.

La sola differenza tra il nuovo sistema e quello precedente fu che l’accusato non era più tenuto a esercitare l’accusa nel corso del procedimento.

Ma oltre all’esercizio dell’azione penale su iniziativa di parte la nuova procedura consentiva anche ai membri di una comunità di denunciare un sospetto criminale all’autorità giudiziaria.

Soprattutto il nuovo sistema permetteva ai magistrati del tribunale di citare un criminale sulla base delle informazioni che essi avevano ottenuto spesso sulla base di sole voci.

Nel tardo medioevo questa pratica si diffuse sia presso i tribunali ecclesiastici che presso quelli secolari.

La nuova disciplina dell’iniziativa processuale determinò un significativo aumento del numero dei processi penali ma al tempo stesso espose le persone ad accuse inconsistenti maliziose fondate su motivi politici o comunque arbitrari.

Ancora più importante dell’adozione di nuove forme di azione penale fu l’ufficializzazione di tutte le parti del processo una volta che l’accusa fosse stata formulata.

Invece che presiedere al conflitto fra due parti private il cui esito almeno in teoria era affidato a Dio i magistrati del tribunale assunsero su di sé il compito di investigare il crimine e di determinare se l’imputato fosse o meno colpevole.

A tale fine essi procedevano all’interrogatorio segreto sia dell’imputato che di tutti i testimoni disponibili documentandone per iscritto le deposizioni.

Accertati così i fatti della causa essi avrebbero dovuto procedere alla loro valutazione allo scopo di stabilire la colpevolezza o meno dell’imputato ed emettere successivamente la sentenza.

Quindi non solo il processo era diventato completamente pubblico ma era stato anche razionalizzato.

Per perseguire il crimine l’uomo ricorreva ora al proprio giudizio e tale giudizio doveva attenersi alle regole razionali della legge.

Non deve sorprendere perciò che l’avvento del nuovo sistema fosse in stretto rapporto di causalità con l’emergenza di un corpo di letteratura scientifica giuridica esso era anche collegato allo sviluppo della professione legale.

L’adozione del processo inquisitorio facilitò il perseguimento di ogni tipo di crimine ma si dimostrò utile soprattutto nei processi per eresia e stregoneria.

Poiché la maggior parte degli eretici erano noti come tali solo nell’opinione generale e poiché non c’erano vittime dei loro crimini che chiedevano di essere risarcite l’unico modo efficace per trascinarli davanti alla giustizia fu la denuncia o l’iniziativa d’ufficio dei magistrati.

A loro volta le streghe che avevano anche una cattiva reputazione potevano essere rinviate a giudizio d’ufficio ma potevano anche essere accusate dalle loro vittime.

In tali casi il principale effetto del muovo sistema fu quello di eliminare la responsabilità dell’accusatore.

Appare evidente che sotto il vecchio sistema accusatorio una vittima di stregoneria avrebbe avuto problemi ad accusare di maleficio il suo aggressore essendoci il rischio per lui di essere condannato per aver promosso quell’accusa.

Ma ora ciò poteva essere fatto impunemente una volta che eretici e streghe fossero stati rinviati a giudizio secondo la nuova procedura aumentando anche le loro probabilità di essere condannati dal momento che il giudice poteva usare i suoi poteri di indagine per acquisire elementi sul presunto crimine.

L’interrogatorio diretto dell’imputato era particolarmente utile perché con quel mezzo il giudice poteva acquisire gli elementi necessari alla condanna.

Poiché l’adozione del processo inquisitorio rappresentava il passaggio dalla fiducia nell’intervento divino nelle vicende umane alla fiducia del giudizio razionale dell’uomo i giuristi erano d’accordo che fosse assolutamente necessario per il giudice acquisire prove di colpevolezza decisive prima di giungere alla sentenza.

Il criterio da essi adottato che derivava dal diritto romano in materia di tradimento era la testimonianza di due testimoni o anche la confessione dell’imputato.

Nessuna altra forma di prova sarebbe stata considerata sufficiente.

L’osservanza delle norme del diritto romano canonico in materia di prove costituiva una seria difficoltà per i giudici nei casi in cui non potevano essere prodotti testimoni oculari.

Ciò accadeva particolarmente nei processi per crimini occulti.

L’eresia era essenzialmente un crimine mentale.

La stregoneria che comportava l’eresia presentava problemi analoghi il numero di persone in grado di testimoniare che una strega avesse compiuto un maleficio sotto i loro occhi era piuttosto inconsistente.

Inoltre le sole persone che potevano offrire una testimonianza oculare delle attività satanistiche erano dei presunti complici delle streghe che erano difficili da scoprire.

I simili casi i presenti complici delle streghe non potevano essere scoperti a meno che una strega non confessasse e fornisse i loro nomi.

Ma le confessioni non erano sempre spontanee e allora i giudici cominciarono a permettere l’uso della tortura.

L’uso della tortura contro l’eresia e la stregoneria fu perciò la logica conseguenza dell’adozione del processo inquisitorio.

Prof. Giovanni Pellegrino

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