Atti persecutori: non avere paura dello stalker! Il termine stalking che deriva dall’inglese “to stalk” significa seguire, appostare, tampinare, cacciare di nascosto “fare la posta” e rappresenta una forma di aggressione messa in atto da un persecutore nei confronti di una vittima creandole gravi conseguenze fisiche o psicologiche. Il persecutore detto anche stalker assume atteggiamenti che affliggono la vittima generando in lei stati di paura e ansia tali da arrivare a comprometterne la sua quotidianità.
Le fissazioni e le persecuzioni amorose sono antiche quanto la storia dell’uomo, nell’antica Grecia se ne trovano tracce in Ovidio di cui quest’anno ricorre il bimillenario. Ovidio Metamorfosi, racconta l’inseguimento di Dafne da parte di Apollo, la storia si conclude drammaticamente infatti Dafne preferisce trasformarsi in albero di alloro piuttosto che cedere.
Ci sono in questa storia alcune parole che Apollo rivolge alla ninfa in fuga, e che colpiscono, parole che riprendono un tema centrale dello stalking: “Io non sono un nemico, amor est mihi causa sequendi, è per amor che ti inseguo”. L’amore diventa la causa della divisione del dolore, in realtà si tratta di amore malato, perché nell’amore c’è il bene e quando si arriva a diventare nemici in amore vuol dire che ci si è allontanati dal bene e si è scelto di seguire la strada del male.
Il problema si è cominciato a sentire intorno agli anni 60, ne sono stati un esempio i Beatles in Inghilterra, successivamente intorno agli anni 90, si verificarono alcuni episodi di atti persecutori di alcuni fan di squilibrati perpetratisi ai danni di personaggi famosi, da portare alla morte dell’attrice televisiva Rebecca Schaeffer verificatasi a Los Angeles nel 1989.
Il tema dello stalking definito nel nostro ordinamento giuridico, delitto di atti persecutori, si trova nell’art. 612 bis c.p., ed è stato introdotto con il Decreto Legge 23/02/2009 n. 11, il quale prevede che: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».
Si tratta di un reato abituale certamente plurioffensivo che va a tutelare la libertà morale della persona, la sua tranquillità e serenità psicologica. Per procedere penalmente è necessaria la querela della persona offesa da presentarsi entro sei mesi che decorrono dal compimento dell’ultimo atto posto in essere che integra la condotta dell’agente. Si procede d’ufficio se la persona offesa è minore di anni diciotto o ha disabilità ovvero se il reato è connesso ad altro per il quale si procede d’ufficio.
Affinchè il reato di stalking si configuri, oltre alla reiterazione delle condotte di minaccia o molestia, è necessario che le stesse ingenerino o un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva o costrizione della vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita.
L’elemento psicologico è configurato in forma di dolo generico vale a dire la consapevolezza insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa, e la conseguente volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia.
Una novità di questo tipo di istituto giuridico è rappresentata dal fatto che la vittima può prima di presentare la querela chiedere al questore l’ammonimento dell’autore della condotta dunque la pubblica autorità può attivarsi immediatamente e trasmettere al questore i risultati della attività investigativa e delle informazioni assunte dalle persone informate sui fatti. Il questore convocherà l’autore delle condotte e lo ammonirà sulle conseguenze penali cui va incontro invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge; qualora l’ammonimento non sortisca l’effetto sperato la procedibilità sarà d’ufficio.
Circa la questione donne – stalking, vi segnalo che circa nell’80% dei casi il delitto è avvenuto tra le mura domestiche, ma molte altre sono le donne che sopravvivono allo stalker subendo violenze di tipo fisico, sessuale e psicologico quasi sempre dai loro ex, mentre nel 62% dei casi i maltrattamenti sulle donne sono avvenuti in presenza dei figli.
Si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei possibili comportamenti messi in atto dallo stalker: usa telefono, sms, lettere, mail a qualsiasi orario per comunicare anche con indesiderati; E’ solito lasciare messaggi sull’auto, al lavoro, sui social network, o sulla porta di casa; sorveglia la vittima anche pedinandola; Esamina come la vittima trascorre la giornata; diffama, oltraggia, minaccia o danneggia la vittima e le sue proprietà, o le persone a lei care; compie aggressioni fisiche o sessuali nei confronti della vittima.
Se state subendo situazioni come quelle sopra descritte non esitate a denunciare perché si tratta di comportamenti persecutori ed insistenti soprattutto se vivete sensazioni di paura ed angoscia e non abbiate paura alle ripercussioni in caso di denuncia perché poi non vi dobbiate portare il rimorso…..e se avessi denunciato…..
Autore: Samanta Le Donne
Lascia un commento