Non è facile tracciare un quadro della stregoneria alto medievale per il semplice fatto che la nostra visione è fortemente condizionata dall’idea moderna di strega.
Tuttavia la legislazione che permetterà la caccia alle streghe ha un’ampia serie di precedenti i quali non tutti mostrano una linea di continuità.
Addirittura nelle legislazioni alto medievali troviamo diverse norme che sembrano andare nella direzione opposta.
Il risultato di questi molteplici incroci fra tradizioni differenti condurrà la nozione moderna di stregoneria che ha alla base l’idea di un patto col diavolo o almeno di un intervento diabolico.
Ma per l’età romano barbarica ci confrontiamo con un complesso di informazioni che riguardano incantesimi mortali, magia tempestaria, residui di culti pagani, donne e uomini dotati di certi poteri sugli oggetti la natura e gli esseri umani.
Dobbiamo dire che non tutte queste tracce sono facili da decifrare e da porre in relazione a un contesto culturale a noi noto.
Durante i secoli alto medievali molti regni si diedero codici scritti che generalmente riunivano l’enorme dei loro diritti consuetudinari.
In questi codici è comune trovare norme che condannano le pratiche di magia e i maleficia , ma se ne trovano anche altre in cui a essere censurate sono le credenze nell’effettivo potere di tali pratiche così come vengono condannati coloro che accusano qualcuno di essere una strega o uno stregone.
Queste norme hanno indotto a credere che il cristianesimo e le legislazioni alto medioevali avessero una considerazione più blanda una maggiore tolleranza ed anche una certa incredulità nei confronti di tali pratiche.
Nella Legge Salica compilata verso la prima metà del VI secolo il capitolo dei maleficis comprende coloro che somministrano una porzione d’erbe a qualcuno affinché muoia nonché chi commette un maleficio genericamente o con legature e chi somministra a una donna una pozione a base d’erbe affinché abortisca.
Questi crimini sono puniti con il pagamento in solidi.
In questi testi non sembrano esservi dubbi circa la convinzione del legislatore realtà e l’efficacia delle pratiche in questione.
Inoltre torna la parificazione tra l’avvelenatore e il malefico come esiste anche nella tradizione biblica e in quella romana antica.
In un altro passo della Legge Salica sta scritto che se qualcuno chiama una donna strega e non può provarlo sia giudicato colpevole e debba pagare 187 solidi e mezzo.
Anche in questo caso è evidente che il legislatore ritiene reale la possibilità che una donna sia una strega distinguendo solo se si tratta di una maldicenza o se la donna in questione lo è davvero.
Le leggi dei Visigoti e dei Burgundi pure databili al VI secolo sono fortemente debitrici rispetto al codice teodosiano.
I legislatori del re visigoto Chindasvindo scrivono che se un libero o uno schiavo preparano e danno a qualcuno la pozione avvelenata uccidendolo la pena sarà la morte.
Se invece la vittima scampa alla morte il colpevole sarà rimesso alla potestà della vittima.
Il paragrafo ne precede immediatamente un altro dedicato ai malefici la cui opera viene punita con la flagellazione.
Il collegamento tra veneficia e maleficia per mezzi magici è dunque qui riprodotto.
le leggi dei Burgundi sono ancora più esplicite.
Nel paragrafo sul divorzio leggiamo infatti che tre sono le cause che possono giustificare il ripudio del coniuge : dimostrare che questo sia un omicida un violatore di sepolcri un malefico /venefico.
Il paragrafo riprende quasi integralmente il codice teodosiano a proposito dei ripudi.
Di ambito franco è influenzato dalla Legge Salica ma databile alla metà del VII secolo e invece la legge paria Rituapa nella quale si legge : “Se un uomo o una donna attraverso il veleno o un altro maleficio danneggia qualcuno componga il danno con il guidrigildo“.
Anche in questo caso non vi è alcun dubbio circa la realtà dei poteri paralleli di venefici e malefici.
Le legge dei Longobardi con l’editto di Rotari del 643 offrono una testimonianza di grande importanza in quanto attestano per la prima volta il termine masca quale sinonimo di strega.
Il termine attestato su fonti successive anche come talamasca indica in origine una creatura mascherata e potrebbe istituire un collegamento tra la stregoneria e le antiche pratiche rituali germaniche legate al mondo dei morti evocati appunto dalle maschere.
Tale tradizione si manterrà nei secoli successivi.
Significativamente il termine latino larva che vuol dire appunto maschera verrà pure utilizzato quale sinonimo di strega ma si identifica innanzitutto con gli spiriti dei morti della religione romana considerati come una specie di vampiri ossia anime che non riescono a trovare riposo a causa della loro morte violenta.
Secondo la credenza popolare tornavano sulla terra a perseguitare i vivi perseguitando le persone fino a portarle alla pazzia.
Per tenere lontano questi spiriti erano state istituite delle feste chiamate Lemuria .
La tradizione voleva che a istituire tali festività fosse stato Romolo per placare lo spirito del fratello Remo da lui ucciso.
Tornando all’editto di Rotari sembra evidente che al legislator e non interessa stabilire tanto la veridicità della credenza nelle streghe quanto piuttosto difendere la proprietà del liberi longobardi visto che l’articolo stabilisce il divieto di uccidere donne che appartengono a qualcuno.
Difficile quindi stabilire quale sia l’atteggiamento di fondo nei confronti del fenomeno anche se la credenza nelle streghe era diffusa tra i Longobardi.
passiamo poi alla legge degli Alamanni databile alla prima metà dell’ VIII secolo che sembra volesse soprattutto preservare le donne dal rischio di diffamazione e di violenza che derivava dall’essere associate a certi diritti.
Sebbene come detto la preoccupazione del legislatore sembri legata alla diffamazione il definire tali attività come crimini dice che non se ne sottovalutava la realtà.
Allo stesso modo anche la gente comune credeva nell’esistenza di tali crimini.
Prof. Giovanni Pellegrino
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